Come interpretare il termine del 7.02.2022 per le operazioni non perfezionate "precedentemente" e aspetti legati al mercato secondario.
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Secondo la bozza del decreto Sostegni-ter, si verrebbe a creare il seguente quadro per le operazioni finanziarie connesse ai bonus edilizi:
le operazioni di sconto in fattura sono suscettibili di ulteriore trasferimento del credito (oltre quello che si formalizza tra cliente e impresa), mentre la cessione “a terzi” ne esaurisce immediatamente la circolazione;
al contempo, è concessa la possibilità di effettuare “una ulteriore cessione” per i soli crediti che alla data del 7.02.2022 sono stati già oggetto di una delle opzioni.
Il tenore della disposizione induce a riferirsi a tutte le opzioni esercitate (sconto e cessione diretta) fino alla data del 6.02.2022 incluso, poiché l'avverbio “precedentemente” utilizzato nella norma farebbe pensare a un evento (l'esercizio dell'opzione) già avvenuto all'inizio del giorno 7 e quindi venuto a esistenza entro il giorno 6. Dunque, dovrebbero avere rilevanza sia il plafond comunicato a fine 2021 con crediti che attualmente possono risultare acquisiti dall'avente causa, sia i crediti collegati a opzioni trasmesse nel corrente anno (entro il 6.02) il cui acquisto si perfezionerà nei prossimi mesi di febbraio e di marzo.
Antiriciclaggio - Secondo le disposizioni del Decreto sostegni-ter, i soggetti che acquistano crediti di imposta non devono accettare la cessione nel caso in cui ricorrano i presupposti di...