Limiti alla detraibilità Iva nelle frodi carosello
Ribadita l’indetraibilità nelle frodi conosciute o conoscibili dal contribuente, sul quale si riversa l'onere della prova contraria rispetto alla documentata inesistenza della società.
In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione dell’Iva può essere negata se l’Amministrazione Finanziaria prova che il soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’imposta o che sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che l’operazione invocata rientrava in un meccanismo fraudolento. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nell’ordinanza 12.07.2023, n. 19981.
Nel caso esaminato, a seguito di una verifica operata nei confronti di una società considerata “cartiera”, l’Agenzia delle Entrate contestava a una contribuente il coinvolgimento in presunte operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente indetraibilità dell’Iva. Nel successivo contenzioso instaurato, dopo un primo grado favorevole alla società, in sede d’appello la C.T.R. ribaltava il giudizio, riconoscendo la validità dell’accertamento ed evidenziando come l’Amministrazione Finanziaria avesse provato la frode organizzata dalle cartiere con relativa responsabilità della contribuente (che, viceversa, non era riuscito a dimostrare la sua estraneità alla vicenda).
La Cassazione ha confermato la legittimità dell’accertamento, evidenziando la scarsità della documentazione fornita dalla società rispetto agli elementi indiziari raccolti a suo carico. In particolare, attraverso un percorso logico-giuridico che può dirsi ormai ampiamente...