L'Agenzia delle Entrate, supportata dalla giurisprudenza, ci ha fatto assistere a spericolate riqualificazioni di operazioni (fusioni, scissioni, conferimenti e persino cessione di partecipazioni) in cessione di azienda. Riqualificazioni volte all'applicazione dell'imposta di registro proporzionale.
In presenza di un comprensibile disorientamento degli operatori, il legislatore è intervenuto con la legge di Bilancio 2018 che ha riformulato l'art. 20 del testo unico dell'imposta di registro e ha fissato alcuni limiti alla libertà interpretativa dei verificatori.
A seguito di tale intervento, ci risulta che l'Agenzia (ma non mancano le eccezioni) abbia ripreso a rispettare la differente natura delle cessioni dirette (cessioni di azienda) da quelle indirette (trasferimenti di azienda a seguito fusione, scissione, conferimento, e cessione di partecipazioni).
Tali differenti operazioni, anche se mosse dal medesimo fine, hanno medesima dignità normativa ed è pertanto salvaguardata la libertà dei contribuenti di prediligere l'uno o l'altro schema.
Senonché, in alcuni recenti interpelli (13 e 138 di quest'anno) l'Agenzia aggiunge una formula volta a contrastare operazioni societarie definite tortuose. I casi osservati dall'Agenzia riguardavano conferimenti in Newco seguiti dalla cessione delle quote, operazione sulla quale l'Agenzia non sindaca. Però l'Agenzia aggiunge che...