L'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 16.03.2019, ha modificato l'art. 2477, c. 3, lett. c) C.C., ossia i limiti al superamento dei quali scatta l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le Srl.
Prima di tale modifica l'art. 2477 C.C. prevedeva che le Srl erano obbligate alla nomina dell'organo di controllo o del revisore se la società:
a) era tenuta a redigere il bilancio consolidato;
b) controllava una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per 2 esercizi consecutivi superava 2 dei limiti indicati dall'art. 2435-bis, c. 1 C.C.
Di fatto, quindi, la lettera c) legava l'obbligo di dotarsi dell'organo di controllo all'obbligo di redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis C.C.) ossia: totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4.400.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità.
La modifica riduceva molto i limiti, sia per entità che per numero, poiché veniva previsto che la società fosse obbligata alla nomina se (oltre alle lettere A e B che non vengono modificate) ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno (mentre prima erano 2) dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 2.000.000; ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 2.000.000;...