Con riferimento agli atti inerenti al trust, l’Agenzia delle Entrate afferma che:
l’atto istitutivo del trust va assoggettato ad imposta di registro in misura fissa (art. 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131) anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale in trust;
l’atto di disposizione dei beni in trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, va assoggettato:
in via generale ad imposta di registro in misura fissa (art. 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 131/1986) poiché tale atto “non determina effetti traslativi perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust”(Cassazione, sentenza 27411/2020);
in caso di trust di garanzia, ossia di trust istituiti al fine di garantire un debito del settlor nei confronti dei creditori, “troverà applicazione l’imposta di registro in relazione alle ‘garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalle legge’ nella misura dello 0,50%, assumendo quale base imponibile la somma garantita” (art. 6 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 131/1986);
a imposta di registro in misura proporzionale quando “i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di...