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Imposte e tasse 04 Dicembre 2018

L'imposta di registro con limiti di creatività


Con la legge di Bilancio 2018 il legislatore ha modificato l’art. 20 D.P.R. n. 131/1986 in materia di applicazione dell’imposta di registro, escludendone la portata antielusiva e chiarendo definitivamente il criterio di individuazione della natura e degli effetti che devono essere presi in considerazione ai fini della registrazione dell’atto. In particolare, viene espressamente vietato l’utilizzo di elementi estranei all’atto al fine della sua riqualificazione. Fino al 2017, infatti, l’art. 20 del Tur è stato oggetto di un’interpretazione distorta del Fisco e della Cassazione, che ritenevano di doverne salvaguardare prima di tutto il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. L’orientamento prevalente riteneva che ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro fosse necessario dare rilievo non solo al contenuto delle clausole negoziali e ai conseguenti effetti giuridici dell’atto, ma anche all’intera operazione economica realizzata, indipendentemente dal nomen iuris attribuito e dalla volontà espressa dalle parti. Avveniva in questo modo una distorsione della norma, dove a prevalere era la valorizzazione degli elementi extra-testuali estranei all’atto. Tale impostazione ha fatto sì che l’Amministrazione Finanziaria potesse riqualificare in sede di accertamento alcune operazioni, consentendo in questo modo l’applicazione dell’imposta di registro in...

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