L'art. 1, c. 737, L. 147/2013 prevede che “agli atti aventi a oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna”.
Diciamo subito che tale disposizione è applicabile anche alla fusione di enti non commerciali, come risulta dalla risposta scritta fornita dal Ministero dell'Economia all'interrogazione parlamentare C504255 (Camera dei Deputati – 11.12.2014).
L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto in più occasioni (si veda, ad esempio, la risoluzione 15.04.2008, n. 152/E o la risoluzione n. 2/E/2019) che l'art. 4 della Tariffa intende delimitare il campo applicativo dell'imposta di registro in misura fissa alle sole operazioni poste in essere da soggetti esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali o agricole. Un importante chiarimento sull'applicazione della norma in commento si è avuto con la risoluzione n. 342/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate.
Ai fini dell'applicabilità della riportata norma di favore, è necessario che il trasferimento dei beni rispetti i seguenti requisiti:
trasferimento a titolo gratuito;
nell'ambito di...