La Convenzione Italia-Francia, applicabile, per espressa previsione, all'ILOR, poi abrogata, si applica anche all'Irap. Pertanto, le imposte sul reddito pagate in Francia da una società italiana possono essere portate in detrazione non solo dall’Ires, ma anche dall’Irap. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 18.07.2023, n. 21047.
Nel caso esaminato una Spa italiana vendeva un immobile situato in Francia assolvendo le relative imposte sul reddito. Dopo avere azzerato l’Ires dovuta in Italia per effetto della detrazione delle imposte francesi (mediante il meccanismo del c.d. “credito d’imposta estero” ex art. 165 del Tuir), la società chiedeva il rimborso anche dell’eccedenza Irap mediante apposita istanza.
Dopo i primi due gradi sfavorevoli, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società sulla base delle seguenti motivazioni:
la Convenzione internazionale ha il valore di fonte primaria (prevalente sulla normativa interna, in virtù dell'art. 10, c. 1 della Costituzione) ed è applicabile alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la data di firma della Convenzione stessa;
l’art. 2, c. 3, lett. a), punto III) della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Francia ricomprende espressamente l’ILOR tra le imposte a cui è applicabile il Trattato;
l’ILOR si intende sostituita...