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Società
03 Aprile 2023
L’imprenditore cessato nel nuovo Codice della Crisi
Apparentemente escluso sia dall’istituto del concordato minore che dalla ristrutturazione dei debiti, l’unica via percorribile dall’imprenditore cessato sarebbe quella della liquidazione controllata.
Da una prima lettura dell’art. 33, ultimo comma, del Codice della Crisi (CCII) sembrerebbe essere preclusa la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal Registro delle Imprese.
Il concordato minore “in continuità” non sarebbe ammissibile non essendoci più alcuna attività in essere, mentre il concordato “liquidatorio” sarebbe in astratto ammesso solo nel caso in cui il sovraindebitato contribuisca alla soddisfazione dei creditori in misura apprezzabile con un apporto di finanza esterna.
Invece, l’art. 67 CCII prevede che può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi solo il “consumatore sovraindebitato” e, come tale, da intendersi la persona fisica la cui esposizione debitoria esula dall’attività imprenditoriale o professionale. Pertanto, al debitore che ha cessato l’attività rimarrebbe come unica via quella della liquidazione controllata. Tuttavia, una siffatta interpretazione contrasterebbe con la Direttiva Insolvency che prevede per ogni sovraindebitato l’accesso ad almeno un istituto di regolazione dei debiti e non solo a un istituto di liquidazione.
Una soluzione potrebbe essere ricercata partendo da...