L'imprenditore è chiamato a un cambio culturale, poiché non è più sufficiente la gestione di una attività (industriale, intermediaria nella circolazione dei beni, ecc..) organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (artt. 2195 e 2082 C.C.) che trae spunto essenzialmente dall'intuito dello stesso imprenditore, il quale si assume il rischio (d'impresa), come intesi fino ad oggi.
È noto che, nel panorama nazionale:
- nelle micro-piccole imprese, anche collettive, l'imprenditore è colui che ha organizzato i fattori della produzione in funzione di un risultato economico con finalità lucrative/speculative;
- a capo di tali imprese, sovente, l'imprenditore accentra i diversi ruoli necessari per l'esercizio sempre più complesso dell'azienda;
- i capitali di rischio impiegati sono spesso poco significativi, tant'è che il ricorso al credito rappresenta un disvalore, in particolare se raffrontato a quanto accade in altri Paesi;
- questi “modelli” di impresa rappresentano oltre il 90% delle imprese attive.
Detto questo e preso atto delle nuove disposizioni contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, l'imprenditore deve riorganizzare il proprio ufficio, avendo ben presente che non è più possibile esercitare l'impresa concentrando le diverse funzioni (e relative decisioni)...