Per la Cassazione i gestori delle strutture ricettive sono soggetti del tutto estranei al rapporto tributario che si instaura nell'imposta di soggiorno, che riguarda unicamente il Comune e i clienti dell'albergo.
In assenza di una definizione normativa del ruolo degli albergatori che, di fatto, incassano l'imposta e la riversano al Comune, le Sezioni Unite hanno recentemente confermato (sentenza 24.07.2018, n. 19654) che gli esercenti non assumono né la funzione di “sostituto d'imposta” né tantomeno quella di “responsabile d'imposta”. Per i giudici, stando all'attuale legislazione, tra il titolare della struttura ricettiva e il Comune si instaura “un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato, centrale rilevanza assumendo la riscossione dell'imposta e il suo riversamento nelle casse comunali”.
Per l'albergatore, questo comporta necessariamente e inevitabilmente il maneggio di denaro pubblico nel periodo compreso tra la riscossione dal cliente e il versamento al Comune.
Dallo svolgimento di tali attività, la Cassazione qualifica l'albergatore come “agente contabile”, con la conseguenza che ogni controversia intercorrente con l'ente impositore avente a oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà...