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Revisione 08 Novembre 2022

L’incompatibilità del sindaco sancita dalla sentenza 29406/2022

La Corte di Cassazione ha dichiarato ineleggibile alla carica di sindaco un professionista socio al 70% di una S.S., alla quale la società sottoposta al controllo del sindaco ha affidato l’incarico di consulenza fiscale.

La Suprema Corte, con la sentenza 10.10.2022, n. 29406, ha sancito l’ineleggibilità alla carica di sindaco (e la conseguente restituzione del compenso percepito per l’attività prestata) nei confronti di un professionista socio al 70% di una società semplice costituita con altro professionista, alla quale la società sottoposta al controllo del sindaco aveva affidato l’incarico di consulenza fiscale. È questo, in estrema sintesi, il disposto della sentenza in commento; in altre parole il professionista non può rivestire la carica di sindaco e contemporaneamente anche quella di consulente fiscale, ancorché la consulenza non venga svolta personalmente ma da altro componente dello Studio al quale si partecipa come socio. Partendo dai fatti di causa, il Tribunale di Alba ingiungeva alla società Alfa s.r.l., poi fallita, il pagamento di 80.286,04 euro in favore dello Studio a titolo di pagamento di compensi professionali per attività di consulenza fiscale. L’ingiunta promuoveva opposizione, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale, di accertare la responsabilità professionale di Tizio e conseguentemente di condannarlo al risarcimento dei danni e di accertare l’incompatibilità del medesimo con la carica di sindaco della società, con sua condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La Corte d’Appello di Torino, con...

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