Introdotti dall'art. 28 D.L. 18/2020 (Cura Italia), i 600 euro per il mese di marzo spettano ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L'Inps ha diramato la circolare 49/2020 in cui precisa che i lavoratori autonomi che possono usufruire dell'indennità speciale sono i commercianti, artigiani, coltivatori diretti e coloni e mezzadri (comunicato 20.03.2020, n. 1288). I coloni e mezzadri non ci sono più, ma vengono sempre citati in quanto sono rimasti nella denominazione della gestione previdenziale agricola. Nella nuova circolare l'Inps cita anche gli imprenditori agricoli professionali, che pure hanno una propria gestione previdenziale, e vengono assimilati nell'assicurazione generale obbligatoria (Ago). Quindi, nella nuova circolare l'Inps comprende anche i coadiuvanti familiari ben presenti nelle imprese individuali dei commercianti, artigiani e coltivatori diretti.
Nelle prime due categorie risultano anche sovente enunciati come collaboratori dell'impresa familiare (art. 5 del Tuir). Viene quindi confermato che l'indennità spetta anche a questi soggetti in quanto l'art. 28 ha come presupposto l'iscrizione previdenziale degli aventi diritto, mentre l'art. 27, limitatamente ai professionisti fa riferimento ai titolari di Partita Iva.
In una delle FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, il Ministero aveva già chiarito che l'indennità spetta anche ai soci di società di persone e di società di capitali se siano iscritti a gestioni dell'Inps.
In ogni caso, si ricorda che l'indennità non spetta nel caso...