A partire dall’11.01.2026, il panorama bancario europeo è entrato in una fase di trasformazione radicale nel modo di valutare e gestire i rischi. Le linee guida pubblicate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) il 9.11.2025 hanno sancito il passaggio dei fattori ambientali, sociali e di governance da tema etico a pilastro fondamentale della vigilanza prudenziale. Un cambiamento che non coinvolge soltanto gli istituti di credito, ma ridefinisce indirettamente le dinamiche di accesso al credito per milioni di imprese, premiando quelle che dimostrano un reale impegno verso la sostenibilità.
Le nuove disposizioni EBA trovano il loro fondamento giuridico nell'art. 87(a)5 della Direttiva 2013/36/UE (CRD6), che ha introdotto per la prima volta l'obbligo esplicito per le banche di gestire i rischi ESG con la stessa disciplina riservata ai rischi finanziari tradizionali. Il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), che disciplina i requisiti prudenziali per gli enti creditizi, fornisce inoltre le definizioni tecniche dei concetti di rischio ambientale, fisico, di transizione, sociale e di governance.
Il meccanismo applicativo segue il principio del "comply or explain", letteralmente "conformarsi o spiegare". Sebbene le linee guida non siano giuridicamente vincolanti nel senso tradizionale del termine, le autorità competenti e gli istituti finanziari sono tenuti a fare ogni sforzo per adeguarsi. I soggetti che scelgono di non conformarsi devono fornire una spiegazione pubblica delle ragioni alla base di tale scelta. Tale meccanismo nella pratica genera una forte pressione verso l'adesione sostanziale.
La tempistica di applicazione riflette il principio di proporzionalità che permea l'intera impostazione normativa. Le grandi banche dovranno conformarsi entro l'11.01.2026, mentre gli istituti piccoli e non complessi (Small and Non-Complex Institutions, SNCI) beneficeranno di un anno aggiuntivo, con scadenza fissata al più tardi all'11.01.2027.
La riforma classifica i fattori ESG non come rischi isolati, ma come driver primari che impattano direttamente sulla sicurezza e sulla solvibilità degli istituti di credito, i quali possono anche influenzare le categorie tradizionali di rischi finanziari. Le banche devono valutare la rilevanza dei rischi ESG, identificarli e quantificarli tramite adeguati processi e metodologie che richiedono anche l’analisi di materialità. Tali rischi vanno integrati nel sistema di gestione del rischio, inclusi risk appetite, controlli interni e ICAAP. Gli istituti devono inoltre monitorare l’evoluzione dei rischi ESG attraverso un reporting interno efficace e indicatori sia storici sia prospettici.
Le linee guida mirano a rendere più solido il sistema bancario europeo rispetto ai rischi derivanti dal cambiamento climatico e dagli altri fattori ESG. Il nuovo quadro richiede agli intermediari di individuare, valutare, gestire e monitorare i rischi ESG, integrandoli nei tradizionali processi di analisi del rischio. L’intento è garantire che le banche siano in grado di comprendere con precisione come tali rischi possano incidere sulla loro operatività e di mettere in atto misure efficaci per limitarne gli effetti.
Le banche devono adottare una visione di lungo periodo, valutando i rischi su orizzonti temporali superiori ai 10 anni. Attraverso l'adozione dei Piani di Transizione, gli istituti dovranno dimostrare la propria solidità finanziaria nello scenario di decarbonizzazione UE 2050, fissando target quantitativi concreti e misurabili. La sostenibilità si è trasformata da valore etico a parametro finanziario decisivo. I numeri emersi dallo studio ESG Outlook di CRIF anticipano già le regole EBA: infatti, le imprese sostenibili dimezzano i rischi di insolvenza (-25,3% di default rate) e assorbono ormai quote crescenti del credito bancario (39% per le PMI, 76% per le grandi aziende). Chi trascura l'ESG oggi è finanziariamente più rischioso e vede restringersi l'accesso ai capitali.
Per il tessuto produttivo italiano, la vera sfida si gioca sul data management. Le banche italiane, monitorate da Banca d'Italia, integreranno questi elementi nei processi ICAAP/ILAAP, richiedendo alle controparti dati affidabili e certificati per mitigare i rischi e preservare l'accesso ai finanziamenti.
