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Imposte e tasse 16 Settembre 2022

L’inerenza delle spese per la Commissione tributaria delle Marche

Le indicazioni della sentenza n. 966/2022 circa la detrazione per spese sostenute per favorire l’attività imprenditoriale.

È sempre inerente un costo sostenuto in relazione all’attività imprenditoriale nel suo complesso. L’Amministrazione Finanziaria non può sindacare la mancanza di idoneità a creare profitto di alcune spese sostenute dall’imprenditore per favorire la propria attività economica. È quanto deciso, in estrema sintesi, dalla C.T.R. Marche con la sentenza 8.08.2022, n. 966, che, tenuto conto anche del più recente orientamento della Corte di Cassazione, ha stabilito che “non assume rilevanza, in quanto tale, la congruità o l’utilità del costo rispetto ai ricavi, dovendosi dare un giudizio di inerenza di carattere qualitativo e non quantitativo e, dall’altro, che l’eventuale antieconomicità del costo (rispetto al ricavo atteso) degrada comunque a mero elemento sintomatico della carenza di inerenza”. La vicenda decisa dalla Commissione regionale riguardava 2 avvisi di accertamento per 2 diversi periodi d’imposta, notificati dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta di un pvc della Guardia di Finanza. Negli accertamenti oggetto del ricorso veniva contestava l’indebita detrazione, per difetto di inerenza, di alcuni costi sostenuti da una società per conto di una sua controllata spagnola riferiti alla gestione amministrativa, alla custodia della documentazione contabile e alle prestazioni professionali relative a un procedimento penale instaurato...

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