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Imposte e tasse
06 Ottobre 2021
L'inizio effettivo dei lavori qualifica l'impresa di ristrutturazione
Le cessioni di fabbricati sono soggette a Iva se eseguite entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori da parte delle imprese di costruzione o di ripristino. In tale ultima ipotesi, è necessario che i lavori siano effettivamente iniziati.
Per le imprese che hanno costruito i fabbricati o che vi hanno eseguito interventi di ristrutturazione, l'art. 10, nn. 8-bis e 8-ter D.P.R. 633/1972 prevede l'applicazione del regime di imponibilità obbligatoria (in deroga all'esenzione) in sede di cessione, a condizione che la vendita avvenga entro l'arco temporale di 5 anni dall'ultimazione dei lavori.
Una questione particolarmente delicata è quella relativa ai fabbricati a destinazione abitativa (o strumentale), per i quali l'impresa cedente ha ottenuto i titoli abilitativi per effettuare l'intervento di recupero del patrimonio edilizio e che procede alla cessione dell'immobile senza avere effettivamente iniziato i lavori. Si tratta, infatti, di stabilire se tale cessione possa (o debba) essere assoggettata a Iva, o se rientri nell'ambito del regime di esenzione, posto che si tratterebbe di cessione di immobile da parte di un soggetto diverso dall'impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione.
Sulla questione è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, precisando che ai fini dell'assoggettamento ad Iva della cessione dell'immobile, è "necessario che i lavori edili, ancorchè in misura parziale, siano stati effettivamente realizzati, non ritenendosi sufficiente la semplice richiesta delle autorizzazioni amministrative alla esecuzione dell'intervento, per poter considerare il fabbricato in corso di ristrutturazione”...