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Società 25 Febbraio 2020

L'insolvenza nel Codice della crisi

Il tema dell'esistenza dello stato di default di una società parrebbe cambiare prospettiva per effetto dell'entrata in vigore del nuovo corpus normativo.

L'imminente entrata in vigore della disciplina stabilita dal Codice della crisi e dell'insolvenza impone che l'analisi in ordine alla sussistenza dell'elemento dell'insolvenza debba essere armonizzata con quanto previsto dal nuovo corpus normativo. In tale ottica si pone una recente pronuncia del Tribunale di Benevento dove viene innanzitutto stabilito che, nell'indagine dell'insolvenza prospettica, le procedure vanno intese non per porre rimedio ex post a situazioni dannose, come accade per esempio con le azioni revocatorie, bensì alla luce della loro evoluzione imposta dalle direttive europee, ossia come strumenti di emersione tempestiva della crisi con lo scopo di ridurne l'impatto e il pregiudizio delle ragioni creditorie. Infatti, l'irreversibilità della crisi consiste sempre in una previsione negativa sulla possibilità che i creditori possano trovare integrale soddisfazione, in presenza, tuttavia, di un limbo, spesso ricorrente, in cui la crisi non si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori: diviene così importante capire quando si è di fronte alla c.d. insolvenza prospettica e quando invece a una vera e propria crisi più o meno grave, tenendo presente che l'insolvenza prospettica non può che essere legata a un orizzonte temporale molto contenuto, perché quanto più la prognosi è lontana nel tempo, tanto più si possono inserire nel meccanismo imprenditoriale fattori nuovi ed imprevedibili.
Soccorre qui il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di imminente entrata in vigore, laddove l'insolvenza prospettica assume rilevanza come situazione di pericolo che giustifica la segnalazione interna affidata all'organo di controllo o quella esterna affidata ai creditori istituzionali, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14 e 15. Finalità precipua del nuovo costrutto normativa, è il risalto dato a tale condizione dell'impresa nell'ambito delle misure di allerta (art. 12 e successivi), che mira all'adozione tempestiva di strumenti di prevenzione dell'insolvenza e non certo a consentire un'indiscriminata declaratoria di fallimento (liquidazione giudiziale) di tutte le imprese che, in una prospettiva anche abbastanza prossima (6 mesi appunto), potrebbero non essere in grado di far fronte alle scadenze dei propri debiti.
È questo il motivo per cui il concetto di insolvenza prospettica deve essere declinato nella fattispecie concreta con la necessaria prudenza, tenendo di volta in volta conto della situazione dell'impresa e della sua eventuale complessità (in tal senso Tribunale di Milano, 3.10.2019). Orbene, la suddetta chiave di lettura finalisticamente orientata consente altresì di trovare un ulteriore addentellato argomentativo nella prospettiva, ancora de jure condendo, di definizione dei criteri distintivi e valutativi dello stato di crisi e di insolvenza, alla luce del varo del nuovo Codice della crisi di impresa (così, Tribunale di Benevento, sentenza 18.12.2019).