Nel caso di titolarità di conti correnti e investimenti mobiliari detenuti all’estero, si terrà conto nella situazione patrimoniale del richiedente per l’Assegno sociale. Lo ha precisato l’Inps, insieme ad altre indicazioni operative, con il messaggio 21.03.2025 n. 990, con il quale sono state fornite istruzioni alle sedi territoriali dell’Istituto di previdenza per l’Assegno sociale. In maniera specifica, l’intervento è conseguente a richieste di chiarimenti su alcuni aspetti relativi all'Assegno sociale e, sentito il Coordinamento generale legale dell’Istituto, vengono fornite le seguenti indicazioni operative.Per quanto concerne l’anno di riferimento per il reddito derivante da vendita immobiliare, tenendo conto delle norme vigenti, viene sottolineato che l'anno di riferimento per l'imputazione del reddito da vendita immobiliare varia a seconda della fase di erogazione dell’Assegno sociale. In pratica, con riferimento alle norme sulla materia, l’Inps precisa che per l’imputazione dei redditi provenienti da vendite immobiliari vadano distinte le 2 diverse ipotesi: nel caso di Prima liquidazione della prestazione, il reddito da considerare è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva; in caso di Anni successivi o in fase di ricostituzione, il reddito di riferimento è quello dell'anno solare precedente.In merito agli investimenti/attività finanziarie detenute all’estero, viene ricordato che il reddito rilevante per l’Assegno...