Come noto, ai sensi dell'art. 2306 C.C., la delibera di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione dall'obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo 3 mesi dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Al riguardo, corre l'obbligo di precisare che, nel caso di recesso da una società di persone, la liquidazione di quanto dovuto al socio receduto da parte della società può essere sostenuta con disponibilità preesistenti nel patrimonio sociale, oppure conferite appositamente dagli altri soci. Nel caso i conferimenti vengano operati al patrimonio della società, nessuna modifica della misura nominale del capitale sarà determinata dalla liquidazione del socio receduto.
L'eventuale riduzione del capitale (soggetta all'art. 2306 C.C.) sarà allora connessa al solo scioglimento del rapporto sociale del socio receduto, quando non vi sia accordo degli altri soci volto ad accrescere a loro favore la quota di capitale del socio receduto. Nel caso invece tali conferimenti vengano operati dai soci a fronte di un aumento nominale del capitale sociale, strumentale alla liquidazione, la contestuale e connessa riduzione della misura finalizzata alla soddisfazione del socio receduto è sottratta al diritto di opposizione...