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IVA
19 Ottobre 2024
Liquidazione Iva di gruppo: accesso precluso a 2 distinte procedure
Una società che partecipa alla liquidazione Iva di gruppo in qualità di controllata e che, a seguito dell’incorporazione di 2 società, subentra in una seconda procedura nella veste di controllante, può scegliere quale rapporto proseguire (Ag. Entrate, interpello 15.10.2024, n. 202).
Il caso specifico ha riguardato la società Alfa, controllata al 100% da Beta e, a sua volta, controllante di Delta (100%) e di Epsilon (98,03%). In particolare, Alfa partecipa con Beta a una procedura di liquidazione Iva di gruppo ai sensi dell’art. 73, c. 3 D.P.R. 633/1972.Nel 2024, a seguito dell’incorporazione delle sue controllate Delta ed Epsilon, Alfa subentra anche in una seconda procedura, posta in essere tra Epsilon e la sua controllata Omega.In sede di interpello è stato chiesto di chiarire la possibilità di Alfa di proseguire la prima procedura senza soluzione di continuità, cessando l’altra a decorrere dalla data di efficacia dell’atto di fusione.Con riferimento a quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che:- (in linea generale) non è possibile accedere contestualmente a 2 distinte procedure di liquidazione Iva di gruppo (una in qualità di controllante e l’altra in qualità di controllata). Questa conclusione è confermata dall’art. 2, c. 2 D.M. 13.12.1979, secondo cui le società controllanti a loro volta controllate da un’altra società possono avvalersi del regime di gruppo soltanto se la società che le controlla rinuncia ad avvalersene;- (coerentemente con il punto precedente) a decorrere dalla data di efficacia della fusione, Alfa potrà scegliere quale liquidazione Iva di gruppo proseguire.Di conseguenza, saranno possibili le seguenti alternative: a) liquidazione Iva di gruppo tra Beta (controllante) e Alfa (controllata),...