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Imposte e tasse 15 Aprile 2019

Liquidazione Iva trimestrale con le fatture annotate entro il 15.05


Nella prossima liquidazione Iva periodica relativa al primo trimestre 2019, i contribuenti trimestrali potranno includere l’Iva per le fatture di acquisto riferibili alle operazioni intercorse tra il 1.01 e il 31.03.2019, sebbene ricevute e annotate entro il termine di liquidazione (15.05.2019). Dopo le modifiche dei contenuti dell’art. 1 D.P.R. 100/1998 è possibile tenere conto, nelle liquidazioni periodiche Iva, del tributo esposto nelle fatture di acquisto di periodo ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione. È chiaro che risulta possibile tenere conto dell’Iva concernente un’operazione realizzata e fatturata nel mese di febbraio, sebbene il documento sia pervenuto e annotato entro il 15.03; questo per effetto di un principio di “competenza” del tributo, in ordine a quanto stabilito dall'art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972. Il diritto alla detrazione Iva sorge, infatti, “nel momento in cui l’imposta diviene esigibile” con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 6, c. 5 del Decreto Iva, l’esigibilità si concretizza alla data in cui l’operazione si considera eseguita ai fini Iva, tenendo conto che il termine ultimo per esercitare il diritto è quello riferito al termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto è sorto. La detrazione dell’Iva resta condizionata,...

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