Con la risposta a interpello n. 324/2023 l’Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità di emettere la nota di variazione iva per le procedure di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012.
L’Agenzia delle Entrate ha delineato un’interpretazione restrittiva sull’emissione delle note di variazione Iva in diminuzione per le procedure di liquidazione del patrimonio, favorendo il dato letterale dell’art. 26, cc. 3-bis e 10-bis D.P.R. 633/1972 e spiegando che il Legislatore non ha ricondotto la liquidazione del sovraindebitato ex art. 14-ter L. 3/2012 tra quelle concorsuali che legittimano l’emissione della nota di variazione, al contrario di come avvenuto per la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
L'istante (Alfa) riferiva di avere effettuato operazioni di vendita nei confronti di Beta, maturando pertanto un credito ancora oggi insoluto. Il 28.07.2022 veniva dichiarata aperta con decreto la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012 nei confronti di Beta. Alfa, in qualità di creditrice, presentava domanda di partecipazione alla procedura per l’intero credito vantato verso il cliente, credito dunque risultante dal programma di liquidazione ex art. 14-novies della citata legge.
All’Agenzia delle Entrate si chiedeva se in una siffatta fattispecie è applicabile la previsione di cui all’art. 26, c. 3-bis D.P.R. 633/72, introdotto dall’art. 18 D.L. 25.05.2021, n. 73, c.d. Decreto Sostegni-bis, che ha riconosciuto al prestatore la facoltà di portare in detrazione l’Iva relativa a un’operazione per la quale aveva emesso...