RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 05 Giugno 2019

Liquidazione volontaria nelle società di capitali con visita “fiscale”


L'art. 182 D.P.R. 917/1986 disciplina, tra l'altro, il trattamento della liquidazione volontaria per le società di capitali dal punto di vista delle imposte dirette. È bene ricordare che, per effetto della completata sostituzione degli amministratori, effettuata con la delibera di scioglimento e messa in liquidazione, durante il periodo liquidatorio gli adempimenti relativi alla determinazione del reddito imponibile, al versamento delle imposte ed alla presentazione delle dichiarazioni fiscali sono onere dei liquidatori. Nell'esercizio in cui viene deliberata la liquidazione, il reddito compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione costituisce un autonomo periodo d'imposta, mentre costituisce un unico periodo d'imposta quello compreso tra la data di inizio e la data di chiusura della liquidazione. In particolare, qualora la liquidazione non si protragga oltre i 5 esercizi, i redditi dei singoli periodi vengono determinati provvisoriamente per poi essere conguagliati in base al bilancio finale di liquidazione. Viceversa, nell'ipotesi in cui la liquidazione duri oltre il termine sopra indicato e nell'ipotesi di omessa presentazione del bilancio finale di liquidazione, la liquidazione non viene più considerata come periodo unitario, ma i redditi relativi a ogni periodo sono considerati “definitivi”. Una riflessione particolare deve essere fatta in tema di perdite, per le quali è...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.