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Imposte e tasse 02 Settembre 2021

L'Irap e la segretaria dei medici convenzionati

Si conferma il filone giurisprudenziale favorevole al contribuente in materia di autonoma organizzazione.

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 11152/2021) respinge un ricorso dell’Agenzia Entrate e conferma, come da consolidata giurisprudenza, che l’Irap non è dovuta dal medico quando la segretaria svolge mansioni che non accrescono il reddito. Nel caso specifico, si tratta di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che si avvale di una segretaria. Solo nell’ultimo anno molte sentenze si sono allineate a questa posizione, ricordando che l’Irap è dovuta esclusivamente in presenza di un’autonoma organizzazione, che chiaramente non può esserci nel caso descritto. Di seguito alcune altre sentenze che danno ragione ai contribuenti sul tema. Cassazione, sentenza 27.02.2020, n. 5336: medico di base convenzionato con il SSN impugna per Cassazione la sentenza della CTR della Puglia che aveva ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione della sua attività professionale dato l’utilizzo di attrezzature e di personale dipendente, nel dettaglio una segreteria part-time. La Corte osserva come l’utilizzo di un dipendente con mansioni meramente esecutive non aggiunge nulla alla professionalità specifica del medico e che l’utilizzo di attrezzature è previsto dalla convenzione con il SSN. Per questi motivi la Corte ritiene che il medico non superi la dotazione minima indispensabile per l’esercizio della sua professione e, data l’assenza del requisito dell’autonoma...

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