Lo svolgimento in forma associata dell'attività di medicina generale non è assimilabile alle associazioni senza personalità giuridica. È quanto affermato dalla Cassazione sia nella sentenza 13.04.2016, n. 7291 in tema di Irap, sia nella sentenza n. 14408/2016. La corte ha infatti ritenuto che la medicina di gruppo, della quale ha delineato le caratteristiche, non fosse assimilabile all’associazione tra professionisti e che la presenza di spese sostenute per terzi collaboratori non è idonea a integrare il requisito dell’autonoma organizzazione postulata dalle norme impositive.
Il tema ha registrato nel corso degli anni un continuo contrasto giurisprudenziale: parte della giurisprudenza ritiene infatti non sussista il requisito dell'autonoma organizzazione nell'ipotesi di uno studio medico attrezzato. Secondo il Fisco invece, il presupposto impositivo si configura quando il medico dispone di elementi ulteriori rispetto allo standard convenzionale. Infine il verdetto delle Sezioni Unite, secondo cui non si ravvisano i tratti dell’associazione tra professionisti cui si riferisce la norma del TUIR del 1986, nella figura della "forma associativa" della medicina di gruppo, essendo questo, piuttosto, un organismo promosso dal Servizio sanitaria nazionale, “diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica mediante l’impiego di risorse, anzitutto professionali, ma non...