L'iscrizione Aire rileva ai fini delle Convenzioni?
Secondo un’attenta ricostruzione, parrebbe che, nei casi di doppia residenza, i criteri previsti dalle Convenzioni prevalgano sul requisito della residenza anagrafica (AIRE). Manca però un chiaro riconoscimento giurisprudenziale di tale conclusione.
Uno dei criteri utilizzati dalla legge fiscale italiana per individuare la residenza fiscale di una persona fisica è la residenza anagrafica. Ne deriva che la residenza fiscale rimane in Italia in assenza di cancellazione della residenza anagrafica italiana e trasferimento all’anagrafe dei non residenti (AIRE).
La diurisprudenza di Cassazione (21970/2015 e 16634/2018, 1355/2022) pare voler affermare che in presenza di un’iscrizione anagrafica in Italia, il contribuente sia considerato comunque residente fiscale, a prescindere dall’esistenza di una specifica Convenzione contro le doppie imposizioni.
In realtà il tema sembra più subdolo, suggerendo al Fisco italiano di valutare il requisito della residenza anagrafica, di volta in volta, come un elemento sufficiente ad attrarre la residenza in Italia ma non come elemento sufficiente a escluderla.
Così, quando il contribuente si trasferisce effettivamente all’estero e dimentica di cancellarsi dall’anagrafe, cominciano i guai. Addirittura (fino a marzo 2019) succedeva anche che l’Aire tardasse a registrare l’iscrizione. Oggi, però, l’iscrizione retroagisce alla data di presentazione della domanda (art. 6 co. 9 bis L. 470/1998).
Cosa succede, quindi, quando il Paese di emigrazione intende considerare il contribuente, dimentico dell’AIRE, come proprio residente? Qui dovrebbe intervenire la Convenzione contro le doppie imposizioni, in...