L’Isee dell’agricoltore va compilato con i dati Irap
Nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'Isee per l'accesso a prestazioni sociali agevolate, l’esercente attività agricola deve fare riferimento ai dati Irap anche se esente da tale imposta.
Le istruzioni per la compilazione del nuovo modello DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) approvato lo scorso 13.12.2023 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze e da utilizzare dal 1.01.2024 per il calcolo dell’Isee ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, forniscono le indicazioni necessarie per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio delle attività agricole nei limiti di cui all’art. 32 del Tuir.
Com’è noto, infatti, l’esercente attività agricola nei limiti citati, non dispone di dati reddituali effettivi in quanto il reddito è dichiarato, in via forfetaria, su base catastale e, pertanto, si trova nell’impossibilità pratica di autodichiarare ai fini Isee i redditi che non vengono forniti in via automatica dall’Agenzia delle Entrate al Sistema informativo Isee fra i quali, appunto, quelli derivanti dall’esercizio delle attività agricole nei limiti di cui all’art. 32 del Tuir.
A tale impossibilità si è ovviato utilizzando i dati dichiarati ai fini Irap, soluzione di carattere pratico “accettata” ma per la cui utilizzabilità sono emersi dubbi dopo che è intervenuto l’esonero da tale imposta recato dall’art. 1, c. 70 L. 208/2015 per i soggetti esercenti attività agricole nei limiti di cui al richiamato art. 32 del...