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Imposte e tasse
04 Maggio 2023
Lite non definibile se l’AdE interviene in giudizio dopo il 1.01.2023
Per fruire della definizione agevolata è necessario che al 1.01.2023 l’Agenzia abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel giudizio, volontariamente o chiamata in causa.
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, con la risposta all’interpello 24.02.2023, n. 306/E, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che se il ricorso introduttivo della lite che si intende regolarizzare è stato notificato al solo agente della riscossione e al 1.01.2023 l'Agenzia delle Entrate non era parte del giudizio, né era stata citata, non è possibile accedere all’istituto definitorio previsto dalla legge di Bilancio 2023. Si tratta della definizione agevolata delle liti pendenti al 1.01.2023 che, a seconda della situazione processuale esistente, comporta il pagamento di un importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Così, in caso di soccombenza delle Entrate in 1° grado il contribuente è tenuto al versamento del 40% del valore della controversia (stralcio del 60% delle imposte), mentre in caso di soccombenza dell’Agenzia in 2° grado è tenuto al versamento del solo 15% del valore della controversia (stralcio del 85% delle imposte).
Ciò premesso, il caso posto all’attenzione del Fisco riguarda un avviso bonario definito con sanzioni ridotte in modo ''tardivo'', cosa che ha portato all'emissione di una cartella di pagamento. La società istante ha proposto ricorso a tale cartella di pagamento, notificato alla sola Agenzia...