In questi 2 casi, tenendo a mente i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 27.01.2023, n. 2/E, la possibilità di chiudere la lite con il Fisco sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1, cc. 186-191 della legge di Bilancio 2023, è possibile solo con il pagamento dell’importo integrale del valore della lite. Il modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, approvato con il provvedimento direttoriale del 1.01.2023 (prot. 30294/2023), identifica le 2 categorie di liti tramite il codice identificativo “1” da inserire nella casella dedicata alle modalità di definizione.
Nel dettaglio, seguendo il contenuto della circolare citata, la disposizione alla quale fare riferimento è il comma 186 che prevede il pagamento di un importo corrispondente al 100% del valore della controversia nei casi in cui:
- l’Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1.01.2023;
- quando il contribuente ha notificato, sempre al 1.01.2023, il ricorso all’Agenzia fiscale, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell’art. 22, c. 1 D.Lgs. 546/1992.
Infatti, è a tale data che viene “cristallizzato” lo stato del giudizio tributario in essere, rendendo ininfluenti, almeno ai fini della determinazione degli importi da corrispondere, le eventuali successive vicende che possono interessare il giudizio stesso.
In questa ottica l’avere notificato alla controparte il ricorso introduttivo del giudizio alla data del 1.01.2023 costituisce la condizione di accesso alla definizione agevolata, ma non consente di beneficiare della riduzione al 90% del valore della stessa. Ciò in quanto il comma 187 prevede, quale condizione per tale beneficio, il ricorso pendente sia anche iscritto in primo grado.
Situazione pressoché analoga è quella nella quale, sempre al 1.01.2023, risulta “depositata” l’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare che ha visto soccombere integralmente il contribuente.
Alla luce di quanto finora esposto bisogna anche considerare che la circolare n. 2/E fa riferimento, sulla base del comma 188, a una sentenza depositata alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, per cui una decisione emessa prima del 1.01.2023, ma depositata successivamente a tale data, non può essere presa in considerazione ai fini del computo dell’importo da corrispondere per la chiusura agevolata della lite stessa.
Le considerazioni sopra esposte valgono, ovviamente, anche per le ipotesi in cui la sentenza sia totalmente favorevole al contribuente o contenga una soccombenza ripartita fra il contribuente e l’ufficio (casistica più frequente).
