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Imposte e tasse 14 Novembre 2018

Liti pendenti, le differenti scontistiche offerte


Come chiudere le liti pendenti con l'Agenzia delle Entrate? L'art. 6 del Decreto Fiscale (D.L. 119/2018) ha dato risposta a questa domanda ipotizzando differenti “scontistiche” a seconda del grado di giudizio e della vittoria o meno del contribuente. In linea generale, viene stabilito al comma 1 che le controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate possono essere definite pagando un importo pari al valore della controversia, perciò senza dover corrispondere interessi e sanzioni. La lite deve avere a oggetto atti impositivi, per esempio avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ecc.; perciò gli atti di riscossione coattiva, per esempio, non rientrano nell'ambito dell'art. 6, bensì se caso dell'art. 3. Inoltre per accedere alla definizione agevolata in oggetto, il ricorso in primo grado doveva essere stato notificato alla controparte entro il 24.10.2018 e alla data di presentazione della domanda di definizione non deve esserci pronuncia definitiva. Vengono poi previste delle riduzioni in termini di importo da pagare da parte del contribuente nel caso in cui l'Agenzia sia parte soccombente, ossia il contribuente abbia vinto nell'ultima (o unica) pronuncia giurisdizionale depositata entro il 24.10.2018. Le scontistiche sono le seguenti: - l'Agenzia è parte soccombente in I grado. Il contribuente paga il 50% del valore della controversia; -...

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