Ai nastri di partenza la chiusura delle controversie rientranti nell’ambito di applicazione degli artt. 6 e 7, c. 2, lett. b) e c. 3, D.L. 119/2018. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia è stato infatti approvato il modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie (DCT/18) in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e aventi ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio. I contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti con il pagamento del 100% del valore della controversia, in caso di soccombenza del contribuente (o di ricorso notificato al 24.10.2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla C.T.P.); con il pagamento del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla data del 24.10.2018; con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado; con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado.
Per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente mediante trasmissione telematica, una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, entro il termine del 31.05.2019. La domanda di definizione deve...