L'Iva delle prestazioni socioassistenziali dei Comuni
L'Agenzia delle Entrate riconosce il regime di esenzione Iva alle rette pagate ai Comuni per prestazioni di accoglienza in “case rifugio” delle donne vittime di violenza.
La risposta all'interpello 16.02.2021, n. 112, pubblicata sul proprio portale dall'Agenzia delle Entrate, offre lo spunto per una riflessione sulla complessa applicazione dell'Iva da parte degli enti locali ai corrispettivi percepiti per i servizi resi in ambito socioassistenziale.
Nello specifico caso, un Comune ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se al servizio offerto di “casa rifugio”, istituita per accogliere donne vittime di violenza, attività sociale regolamentata da apposita legge regionale, possa applicare, relativamente alle rette pagate dalle ospiti accolte, il regime di esenzione previsto dall'art. 10, c. 1, n. 27-ter) D.P.R. 633/1972.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate, per quanto lodevole nello sforzo interpretativo, teso al riconoscimento di un regime di esenzione, mette in luce l'estrema “contorsione” normativa della disciplina Iva domestica sulle prestazioni aventi finalità di solidarietà sociale. Ed è nella confusa legislazione, accompagnata inevitabilmente da una produzione di prassi amministrativa abnorme, che va compresa l'incertezza in cui gli enti locali, e (forse ancor più frequentemente) i loro appaltatori di servizi sociali, applicano la normativa fiscale.
Tra le “pieghe” della risposta n. 112 emerge, però, un punto fermo, da segnalare, perché ancora molti enti locali faticano ad accettare: i servizi sociali resi ai cittadini a...