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IVA 18 Settembre 2026

L’Iva negli accordi transattivi: AIDC 239

Le somme corrisposte a titolo transattivo sono imponibili Iva se le operazioni sono diverse da quelle oggetto del contratto preesistente ed hanno autonoma rilevanza.

L’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili si esprime sul trattamento Iva delle operazioni oggetto di accordi transattivi con la norma di comportamento AIDC 10.09.2026, n. 239.
La transazione è un contratto con il quale le parti pongono fine a una lite già iniziata, o la prevengono, facendosi reciproche concessioni. Non è richiesta l’esistenza di un contratto precedente; ciò che rileva è la presenza di una controversia, attuale o potenziale, o un’incertezza relativa a diritti disponibili su un rapporto giuridico, qualunque ne sia la fonte. Elemento essenziale è la “datio”, in quanto ciascuna parte deve dare, promettere o modificare qualcosa in modo concreto (art. 1965 c.c.).
La transazione è semplice (c.d. dichiarativa) quando modifica gli elementi del rapporto preesistente. L’eventuale inadempimento determina la reviviscenza del rapporto precedente.
La transazione è novativa quando l’accordo tra le parti, pur avendo lo scopo di evitare o comporre la lite, estingue e sostituisce il rapporto giuridico preesistente con uno nuovo, diverso per oggetto o per titolo, oggettivamente incompatibile con l’originario rapporto. L’eventuale azione contro il soggetto inadempiente può essere esercitata esclusivamente per l’esecuzione dell’accordo transattivo, essendo il rapporto originario definitivamente estinto.
Dal punto di vista Iva, l’AIDC nel suo ragionamento cita la regola generale dell’art. 1 Dir. 2006/112/CE per cui l’Erario ha l’obbligo di assoggettare “ciascuna operazione” a Iva una sola volta (c.d. only once). L’oggetto dell’imposta non è il consumo in quanto tale, bensì l’operazione economica che sconta l’imposta prima che il bene o servizio sia consumato. La principale caratteristica dell’operazione Iva presuppone il trasferimento dell’utilità, che "passa” dal fornitore al cliente “attraverso” la materiale esecuzione della cessione o del servizio a titolo oneroso con uno scambio reciproco.
L’accordo contrattuale in tal senso non è un elemento costitutivo dell’operazione Iva. Il regime Iva applicabile alle somme corrisposte a titolo di transazione dichiarativa resta, comunque, determinato dall’operazione effettuata dal fornitore (fatto generatore) in base al contratto originario, ancorché modificato dall’accordo transattivo. Difatti, l’operazione Iva non viene annullata dall’intervenuta transazione dichiarativa, che modifica il preesistente contratto ai soli effetti civilistici.
Alla medesima conclusione si giunge nell’ambito della transazione novativa che non dà luogo a nuove operazioni: il suo contenuto, pur essendo volto a riscrivere il contratto preesistente, non fa venire meno l’operazione oggetto degli accordi originari. Ne consegue che la nuova pattuizione, pur sostituendosi a quella preesistente, si innesta sull’operazione originaria.
Diverso è il caso in cui dalla transazione sorgano nuove operazioni Iva caratterizzate da una totale autonomia rispetto a quelle previste nel contratto (sostituito) originario, che sono pertanto da assoggettare a Iva.
Infine, la qualificazione Iva dell’eventuale attribuzione patrimoniale a titolo del risarcimento del danno non dipende dalle formule utilizzate nell’accordo, ma dalla causa concreta della somma corrisposta: diviene imponibile Iva, ad esempio, la somma che remunera una prestazione sostitutiva. Rimangono esclusi da Iva i risarcimenti per danno emergente, privi di sinallagma e non riconducibili a prestazioni di servizi, e i ristori del danno per vizi del bene.