L'Iva sulle prestazioni socio-sanitarie dell'impresa sociale
Secondo l’Agenzia delle Entrate, a seguito della modifica introdotta dall’art. 89, c. 7 del CTS, gli enti che assumono tale qualifica perdono la possibilità di godere dell’esenzione di cui all’art. 10, n. 27-ter, D.P.R. 633/1972.
All’Agenzia delle Entrate (risposta n. 475/2021) era stato posto da una fondazione Onlus il seguente quesito: un ente che attualmente gode per l’esercizio dell’attività socio-sanitaria dell’esenzione da IVA delle suddette prestazioni, ai sensi dell’art. 10 , p. 27-ter della legge IVA, non in base alla qualifica di Onlus, bensì al fatto che l’ente ha finalità di assistenza sociale (uno degli altri presupposti che danno diritto all’esenzione), se decidesse di assumere la qualifica di impresa sociale, perderebbe il diritto all’esenzione?
Il problema si pone nel momento in cui il l’art. 89, c. 7, lett. b), del Codice del terzo Settore così si esprime: “all’art. 10, primo comma ai numeri 15,19,20 e 27 ter, la parola Onlus è sostituita dalle seguenti “enti del Terzo Settore di natura commerciale”. L’Agenzia sostiene che, poiché le imprese sociali sono enti commerciali, sarebbe preclusa l’esenzione IVA per gli enti che svolgessero le attività di cui sopra. Le motivazioni, però, non convincono.
L’Agenzia ritiene, infatti, che, “una volta assunta la qualifica di impresa sociale l’istante non potrà neppure rientrare tra gli “enti aventi finalità di assistenza sociale” che effettuano le prestazioni di cui al richiamato art. 10, n. 27 ter”, e argomenta la propria posizione sostenendo che:...