Una sentenza della Cassazione ha ribadito la non spettanza dell’Iva ridotta 10% sulle bollette relative a utenze elettriche e di energia termica delle scuole.
Tra le questioni fiscali dibattute e ricorrenti riguardo alla spesa corrente degli enti locali, il carico dell’Iva sulla gestione degli edifici scolastici e delle strutture sociosanitarie (in primis le RSA) ha senza dubbio un ruolo da protagonista.La sentenza della Cassazione 21.05.2024, n. 14097 nega nuovamente l’aliquota Iva 10% ex n. 122), tabella parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, per le forniture nell’ambito di un contratto servizio energia a un asilo nido in quanto detto uso non può qualificarsi come “domestico”.La Corte Suprema torna così ad allinearsi allo schema interpretativo ormai consolidatosi dell’Amministrazione Finanziaria.Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, il riferimento normativo è costituito dal n. 103 della citata tabella, in base al quale è applicabile l’aliquota 10% per la “fornitura di energia elettrica per uso domestico”.Invece, per i contratti “servizio energia”, il n. 122 prevede l’aliquota ridotta relativamente alle “prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all’art. 11, c. 1, del regolamento di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto...