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Imposte e tasse 20 Novembre 2020

Lo sgarro della trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria

Non solo si introduce una norma retroattiva e in palese violazione dello Statuto del contribuente, ma la si fa gravare su categorie in prima linea nel contrasto alla pandemia (farmacisti, poliambulatori, ecc.)

La richiesta retroattiva di trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria è contraria allo Statuto del contribuente. In particolare, la richiesta di indicare le modalità di pagamento delle spese sanitarie e veterinarie effettuate dal 1.01.2020 configura un vero e proprio adempimento ad effetto retroattivo in palese violazione dell'art. 2, c. 3 L. 212/2000. La necessità di indicare le modalità di pagamento di tali spese ricade sugli operatori dell'area sanitaria soggetti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ed è contenuta nel D.M. Economia 19.10.2020 (GU Serie Generale 29.10.2020, n. 270), che disciplina le modalità di invio dei dati dell'anno 2020 al sistema STS relativi alle spese sanitarie e veterinarie. Il nuovo obbligo, retroattivo, di indicare anche le modalità di pagamento (contanti o Pos) è espressamente previsto nell'art. 2 del citato decreto ministeriale e deriva dalle novità introdotte in materia di detrazione delle spese sanitarie e veterinarie introdotte dall'art. 1, c. 679 della legge di Bilancio 2020. Restano escluse da tale nuovo obbligo le spese sanitarie e veterinarie per le quali non è previsto l'obbligo di tracciamento ai fini della detraibilità Irpef, come gli acquisti di farmaci e le prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Grazie a tali informazioni che gli operatori dell'area...

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