Lo split payment prorogato al 30.06.2023 sulla G.U. Ue
Una normativa che doveva essere transitoria e che pone invece grandi incertezze, soprattutto quando non viene applicata correttamente: il caso della P.A. che procede all'addebito Iva nonostante il rifiuto delle fatture.
La proroga dello split payment (la scissione dei pagamenti dell’IVA prevista dall’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972) è giunta al suo atto conclusivo formale con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 28.07.2020 della “Decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio del 24 luglio 2020”. Lo split payment, per effetto dell’autorizzazione UE, durerà fino al 30.06.2023, con buona pace delle categorie produttive fornitrici delle Pubbliche Amministrazioni che hanno contestato sino all’ultimo un provvedimento (ormai lungi dall’essere “transitorio”, considerato che la sua permanenza nell’ordinamento fiscale sarà complessivamente almeno di 8 anni e mezzo) che drena liquidità e che mina il funzionamento “normale” dell’imposta secondo regole consolidate da quasi mezzo secolo di applicazione.
Fortunatamente, il che è un paradosso, la proroga, benché ufficializzata il 28.07.2020, è retroattiva al 1° dello stesso mese per volontà del Consiglio UE, come già aveva annunciato il MEF in data 3.07.2020 (un ritardo anche in questo caso!) con il comunicato n. 158. Ciò ha garantito la c.d. “continuità giuridica” dello split payment, in assenza della quale sarebbe stata il caos gestionale per imprese, Pubbliche Amministrazioni pagatrici e Agenzia delle entrate. L’art. 17-ter della legge IVA, infatti, stabilisce...