Com’è noto, l’art. 24 D.L. 34/2020 ha stabilito che non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto 2020, salvo alcune eccezioni (soggetti con ricavi/compensi superiori a 250 milioni di euro, banche, intermediari, assicurazioni e PA). Uno dei dubbi riguarda(va) l’influenza che potesse avere, ai fini del saldo 2019 a stralcio, la presenza di un credito Irap 2018, non utilizzato in compensazioni esterne (con F24) o chiesto a rimborso. Il problema nasce dal fatto che il riporto del credito 2018 (non utilizzato nei modi suddetti) finisce, a livello dichiarativo, con l’abbattere il saldo 2019, che sarebbe invece emerso (e stralciato) in assenza di tale credito.
Esempio. Dal modello Irap 2020 emerge un credito Irap 2019 (ma il ragionamento è uguale con un saldo a debito ridotto dal riporto interno) in tutto o in parte originato dalla presenza di un credito Irap 2018:
- totale imposta complessiva per il 2019 (3,9% del valore della produzione) = 10.000 (IR21);
- eccedenza (credito) Irap 2018 = 4.000 (IR23);
- eccedenza Irap 2018 utilizzata con F24 = 1.000 (IR24);
- acconti Irap 2019 versati con F24 (metodo storico) = 9.000 (IR25);
- saldo 2019 (10.000 - 4000 + 1000 - 9.000) credito = 2.000 (IR27) - (IR26 nel caso sorgesse un debito).
La soluzione. Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 25/E/2020 (par. 1.1.4) è stato precisato che il saldo 2019 a stralcio “deve essere determinato al...