Una misura nata per abbellire il tessuto urbano, è stata ampliata anche al miglioramento dell'efficienza energetica. Perché, quindi, la limitazione alle sole parti visibili dalla strada?
Il bonus facciate previsto dalla legge di Bilancio (art. 1, cc. 219-224 L. 160/2019) è ormai pienamente operativo grazie anche alle prime indicazioni delle Entrate raccolte nella circolare 2/E/2020 e nella guida operativa che l'Agenzia ha pubblicato. Anche dopo la lettura della circolare, residuano perplessità da risolvere velocemente, in considerazione della limitazione temporale della norma: tra queste si segnala la limitazione dell'agevolazione alle sole facciate esterne. Secondo l'Agenzia, infatti, l'agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Questa interpretazione pone, anzitutto, difficoltà pratiche sul piano probatorio. Chi e come attesterà che una parte dell'involucro è visibile dal suolo pubblico? Il rischio di contenzioso per una norma che esplica i suoi effetti nell'arco di 10 anni è molto alto. Per capire l'impostazione dell'Agenzia va detto che la nozione di facciata “esterna” è contenuta nella stessa norma, dove si specifica che l'intervento agevolato deve essere finalizzato al “recupero o...