Le cosiddette “vendite con prezzo negativo” comportano il pagamento di un prezzo dal venditore all’acquirente. In questo caso i contratti sono ammissibili e l’Iva sul prezzo è detraibile per il venditore.
L’interessante interpello 853/2021 ha occupato l’Agenzia con il caso delle cosiddette vendite a prezzo negativo o vendite inverse. Queste vendite, tutt’altro che infrequenti, sono realizzate con lo scopo di liberare il cedente della proprietà in quanto antieconomica e delle relative responsabilità. I relativi contratti (discommodities) sono stati giudicati leciti in sede civilistica (Cass. 21701/2000; Cass. 2146/2019) dove è stato enunciato il principio secondo il quale l’onerosità non richiede per forza un corrispettivo.
La fattispecie è stata studiata in relazione alle cessioni di azienda con badwill, alle cessioni di obbligazioni con rendimento negativo, alle cessioni di crediti, alle minusvalenze reddituali, ma fino ad ora non risultavano pronunciamenti di prassi e giurisprudenza relativi all’Iva.
L’operazione descritta nell’interpello ha una notevole complessità, ma esempi più comuni si possono osservare quando le aziende cedono i propri beni a soggetti specializzati pur di non affrontare il costo dello smaltimento. L’esempio più lampante elaborato dalla dottrina è quello del rigattiere che sgombera la cantina, ma la lista degli esempi potrebbe comprendere gli immobili da bonificare e via enumerando.
Ebbene, l’Agenzia ritiene che l’operazione di cessione a prezzo negativo, con lo scopo lecito di liberare il cedente da oneri e...