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Imposte e tasse 11 Agosto 2023

Lo studio associato e l’attribuzione delle ritenute 2022

L’attribuzione del reddito e delle ritenute ai soci/associati in trasparenza e la loro possibilità di riattribuire le ritenute alla società/associazione: iter da seguire e indicazioni nei modelli dichiarativi dei due soggetti. 

In sede di chiusura delle dichiarazioni dei redditi della società di persone/studio associato il reddito generato dalla società di persone o dallo studio associato viene attribuito per trasparenza ai soci; pertanto, la società/studio rilascerà ai propri soci una certificazione dove si evince il reddito imputato al socio e le ritenute a lui attribuite secondo la sua quota di partecipazione agli utili. Il socio/associato se non utilizza tutte le ritenute per la sua dichiarazione dei redditi personale può decidere, come ogni anno, di riattribuire le ritenute allo studio/società, per compensare per esempio l’Irap.
La restituzione o meglio riattribuzione delle ritenute allo studio/società, deve seguire questo iter:
  1. preventivo ed esplicito assenso del socio/associato alla riattribuzione. Ossia prima dell’utilizzo in compensazione da parte della società/associazione è necessario questo assenso da redigere con atto avente data certa (per esempio attraverso la PEC). L’assenso può essere generale, ossia fino a espressa revoca per tutte le dichiarazioni a venire oppure puntuale per la dichiarazione dell’anno X;
  2. indicazione nella dichiarazione dei redditi del socio/associato al rigo RN33 colonna 3 “di cui ritenute art.5 non utilizzate” dell’importo delle ritenute che si intende riattribuire;
  3. indicazione nella dichiarazione della società/studio nel quadro RO, casella 12 “Ritenute riattribuite” in relazione al socio che intende effettuare la riattribuzione, dell’importo delle ritenute riattribuite. Nel quadro RN1 (Impresa in contabilità ordinaria) o 2 (Impresa in contabilità semplificata) o 3 (Lavoro autonomo), colonna 2 saranno presenti tutte le ritenute della società. Nel quadro RX51 invece andrà indicato l’importo delle ritenute ricevute nell’anno precedente (colonna 1) e l’importo utilizzato (colonna 2), mentre nella colonna 3 l’importo ricevuto nel periodo di imposta e in colonna 4 quello che si intende chiedere a rimborso o in colonna 5 quello che si intende utilizzare in compensazione.
Si ricorda che tale possibilità discende dalla circolare n. 56/E/2009 che ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 22, c. 1 del Tuir concedendo che le ritenute subite dalla società/associazione dopo esser state trasferite ai soci e da questi utilizzate, per la residua parte possano essere riattribuite alla società/associazione.

Ai sensi dell’art. 5 del Tuir i redditi di società semplici, SNC, SAS e associazioni sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili e appunto ai sensi dell’art. 22 suddetto le ritenute della società/associazione vengono riportate pro quota ai soci/associati.
La possibilità di restituire le ritenute alla società è prerogativa esclusiva di ogni singolo socio; pertanto, se uno effettua la riattribuzione non è necessario che venga effettuata anche dagli altri soci.
Una volta effettuata la riattribuzione, la stessa ha carattere permanente, ossia non sarà più possibile poi ritrasferirle al socio/associato.

Il codice tributo che dovrà utilizzare la società/associazione per il credito da ritenute riattribuite è 6830 e quale anno di riferimento nel caso di quest’anno: 2022.