Secondo la Cassazione, non esiste alternatività tra Iva e imposta di registro nel caso di locazione di immobili strumentali. Questo è quanto si evince dalla lettura dell’ordinanza 10.06.2024, n. 16109.
Occorre precisare che, prima della riforma introdotta dal D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, una stessa operazione non poteva essere soggetta contemporaneamente a Iva e imposta proporzionale di registro, come stabilito dall’art. 40, c. 1 D.P.R. 131/1986. Con l’entrata in vigore del cosiddetto “decreto Bersani-Visco”, è stato modificato il già menzionato articolo del Testo unico dell’imposta di registro introducendo una serie di deroghe.
Nel caso in rassegna, la società ricorrente aveva contestato il rifiuto del rimborso opposto dall’Agenzia delle Entrate per l’imposta proporzionale, asserendo un presunto contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la Direttiva 2006/112/CE, tesi peraltro accolta dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. I giudici di Piazza Cavour, tuttavia, accolgono il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, condividendo in pieno la tesi dell’Amministrazione Finanziaria, ritenendo che il diritto dell’Unione ammetta l’esistenza di regimi fiscali in concorrenza con l’Iva.
Nel caso in esame, l’imposta di registro non costituisce un’imposta generale, in quanto si applica unicamente ai contratti di...