Il recente D.Lgs. 24/2023 in materia di tutela dei segnalanti nell’art. 4, c. 2, prescrive che “la gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato”. Formulazione meglio articolata e completa rispetto a quella contenuta nella L. 179/2017, in vigore fino al 14.07.2023, che si limitava a prescrivere l’istituzione di “uno o più canali” per l’inoltro delle segnalazioni, garantendo la riservatezza sull’identità del segnalante ma senza nulla specificare in merito al soggetto cui affidare ricezione e gestione delle segnalazioni.
Con il passaggio dalla precedente alla nuova normativa, chi assume il ruolo di “gestore” è chiamato a osservare una serie di adempimenti operativi (art. 5 D.Lgs. 24/2023) che rendono il canale interno di segnalazione conforme alla disciplina, in assenza dei quali potrebbe risultare inidoneo alla sua funzione con possibili esiti negativi per l’Ente, per esempio l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Negli Enti dotati di Modello 231 il ruolo di gestore delle segnalazioni di whistleblowing può essere affidato direttamente all’OdV, considerato che si trova già nella posizione di...