L'art 30, D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, ha previsto per gli enti associativi la non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi (art 148 TUIR e art 4, D.P.R. 633/72) a condizione che, oltre a soddisfare i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria vigente, sia trasmesso all'Agenzia delle Entrate il modello EAS.
Il comma 3 bis della Legge 2/2009 esclude dal predetto onere le Pro Loco in regime di favore ex L 398/91 e i sodalizi sportivi dilettantistici iscritti al registro Coni che non svolgono attività commerciali. Ciò significa che se le quote o i contributi sono inquadrabili nel comma 1 dell'art 148 del TUIR e non viene svolta alcuna attività commerciale, compresa quella considerata tale ma defiscalizzata ai sensi del comma 3 dell'art 148 TUIR, non si ravvisa alcun obbligo di invio. Per contro, se le somme incassate hanno natura di corrispettivi specifici (per esempio, quote supplementari che danno diritto di partecipare a determinati i corsi), ancorchè istituzionali, al fine di beneficiare delle agevolazione del comma 3 dell'art 148 TUIR, la comunicazione deve essere presentata.
L'invio deve avvenire entro 60 giorni dalla costituzione e, nel caso di variazione dati non ancora a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria, entro il 31.03 di ogni anno.
L'art. 2, c. 1 D.L. 16/2012 ha introdotto il principio della cosiddetta remissione in bonis per cui, in caso di...