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IVA
01 Marzo 2024
L’omessa presentazione della dichiarazione non osta al rimborso Iva
Il termine per presentare la dichiarazione annuale Iva è diverso rispetto a quello previsto per ottenere il rimborso dell’imposta: lo ha stabilito la C.G.T. di 2° grado della Lombardia, sezione 23, con la sentenza 10.08.2023, n. 2529.
In linea con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3066/2023, i giudici lombardi hanno ritenuto possibile richiedere il rimborso del credito Iva entro il termine più lungo previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto.
La C.T.P. di Mantova aveva esaminato il ricorso avverso il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate relativamente alla richiesta di rimborso Iva per l’anno 2016, stante la presentazione della dichiarazione Iva annuale oltre i 90 giorni. Il ricorrente premetteva che l’Ufficio non aveva contestato la fondatezza del credito, ma solo l’omessa presentazione della dichiarazione annuale, adempimento peraltro da non ritenersi essenziale. In ogni caso, osservava di avere dimostrato la sussistenza dei requisiti sostanziali del credito.
I giudici di prime cure accoglievano il ricorso, condannando l’Ufficio a rifondere le spese di lite. La sentenza richiamava la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 17757/2016, secondo la quale anche in mancanza della dichiarazione annuale deve essere riconosciuta l’eccedenza, risultante dalle dichiarazioni periodiche e dai versamenti, dedotta entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Nel merito, la parte aveva prodotto documentazione comprovante l’esistenza del...