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Società
12 Giugno 2023
L'organo amministrativo nella società benefit
Maggiore attenzione sull’oggetto sociale: il Notariato con uno studio ha analizzato l’evoluzione della disciplina normativa, stante l’obbligo di perseguimento del beneficio comune.
L’organo amministrativo di una società benefit che non persegue il beneficio comune, può essere soggetto a censura e i soci possono lamentare il mancato perseguimento dell’oggetto sociale e richiedere il risarcimento del lucro cessante, per l’omessa attività altruistica. Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio n. 121-2022/I, approvato il 30.11.2022 dalla Commissione studi d’impresa, ha analizzato l’evoluzione della normativa in tema no-profit, con particolare riferimento alle società benefit di cui all'art. 1, c. 376 e seguenti L. 208/2015.
Lo studio in commento, innanzitutto, ricorda che la società benefit non è un nuovo soggetto giuridico ma semplicemente una società che, in aggiunta al tradizionale scopo di lucro, persegue una o più finalità di beneficio comune, assumendo talvolta una configurazione di un modello destinato all’esercizio di attività con risvolti sociali, con impatto sulle persone e sull’ambiente. Le disposizioni introdotte, ripetutamente modificate nel corso del tempo al fine di rafforzare la valenza sociale della società, legittimano la scelta di inserire le locuzioni “società benefit” o l’acronimo “SB” e consentono di scegliere di diventare società benefit, indicando nei patti sociali le finalità di beneficio comune.
Per il Notariato, quindi, lo scopo di lucro non...