L’amministrazione di società, sia a responsabilità limitata che per azioni, comporta una serie di oneri non privi di conseguenze per il soggetto incaricato.
Il legislatore negli ultimi anni, per offrire la possibilità di intraprendere un’attività commerciale senza sostenere ingenti costi di avvio, ha introdotto nel Codice Civile nuovi modelli organizzativi societari che possono essere così riepilogati:
società a responsabilità limitata ordinaria;
società a responsabilità limitata semplificata.
Premesso che entrambi i modelli possono essere costituiti anche con un unico socio, in una società, l’amministratore è un soggetto che ha il potere di prendere decisioni riguardanti la gestione globale dell’impresa. L’amministrazione nella s.r.l. è in via generale affidata a uno o più soci, anche se nulla vieta che i soci, nell’atto costitutivo, possano stabilire che gli amministratori siano scelti tra soggetti esterni alla società la cui nomina è demandata in ogni caso all’assemblea.
In riferimento all’amministrazione della s.r.l.s si ritiene che, con l’abrogazione dell'art. 2463-bis, c. 2 n. 6, c.c., avvenuta ad opera del D.L. 28.06.2013, n. 76, nella parte in cui prevedeva la possibilità di scegliere gli amministratori soltanto tra i soci, sia condivisibile l’ipotesi di nominare amministratori anche soggetti terzi estranei alla compagine sociale.
L’organo amministrativo, salvo di versa disposizione dell’atto costitutivo, potrà durare in carica fino a...