L'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 16.03.2019, ha modificato i limiti al superamento dei quali scatta l'obbligo della nomina dell'organo di controllo o di un revisore, rendendo di fatto molto più ampia la platea delle Srl che dovranno dotarsi di tale figura, anche se fossero qualificabili come micro-imprese.
Prima della modifica introdotta dall'art. 379 D.Lgs. 14/2019, la Srl era obbligata alla nomina dell'organo di controllo o del revisore se era tenuta a redigere il bilancio consolidato, se controllava una società obbligata alla revisione legale dei conti e se per 2 esercizi consecutivi superava 2 dei limiti indicati dal c. 1 dell'art. 2435-bis C.C., ossia: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 4.400.000; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Con l'ultima modifica, sono cambiati i limiti di cui alla lett. c) e la nuova versione prevede che la società sia obbligata alla nomina dell'organo di controllo o del revisore se ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno (mentre prima erano 2) dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 2.000.000;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 2.000.000;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
Ne consegue che dovranno...