Lotta al sommerso vanificata dalle modifiche al regime forfetario
Il disegno di legge di Bilancio per il 2020 dispone l'esclusione dall'applicazione del regime per i pensionati e dipendenti che, nell'anno precedente, hanno conseguito redditi di lavoro o assimilati per un ammontare superiore a 30.000 euro.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha mosso alcune eccezioni alle modifiche (art. 88 del disegno di legge di Bilancio 2020) introdotte nel regime forfetario, di cui all'art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014, nel corso della recente audizione (11.11.2019) sul bilancio di previsione 2020 (atto senato n. 1586), in presenza congiunta delle due Commissioni bilancio. Il documento, che riepiloga l'audizione, evidenzia che l'art. 88 del disegno di legge di Bilancio 2020 reintroduce, come condizione per l'accesso al regime forfetario con imposta sostitutiva al 15%, il limite delle spese per lavoro dipendente o accessorio per collaboratori, elevandolo a 20.000 euro (superiore ai 5.000 euro previsti sino al 2017), e ripristina l'esclusione dei contribuenti che hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro, con l'unica eccezione della presenza di una cessazione di lavoro, in riferimento all'entità rilevabile nel periodo d'imposta precedente.
Resta inalterata la causa di esclusione dal regime forfetario costituita dalla partecipazione in società di persone, associazioni e imprese familiare, di cui all'art. 1, c. 57, lett. d) L. 190/2014.
Si aggiunga che tali contribuenti, fatto salvo per il periodo transitorio di moratoria (tra il 1.01.2020 e il 30.06.2020), nel corso del quale sono previste specifiche semplificazioni, dovranno trasmettere telematicamente...