Gli edifici in corso di costruzione si devono ritenere tali sulla base della situazione oggettiva e di fatto, con la conseguente applicazione dell’intera disciplina tributaria.
Così il Consiglio Nazionale del Notariato che, con lo studio 15.06.2018, n. 181-2017/T, ha analizzato i recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alle sentenze 22757/2016, 23499/2016 e 22138/2017.
Il D.L. 223/2006 ha introdotto importanti novità, con riferimento alla disciplina IVA applicabile alle cessioni di fabbricati, distinguendo questi ultimi tra abitativi e strumentali; tenendo conto anche delle ultime modifiche, secondo i numeri 8-bis) e 8-ter), c. 1, art. 10, D.P.R. 633/1972, l’imponibilità o l’esenzione delle operazioni sono condizionate dalla qualifica dell’impresa cedente, dalla qualificazione per natura (abitativo o strumentale) dell’immobile e dal decorso o meno di un quinquennio dall’ultimazione dei lavori di costruzione o ripristino.
Per la cessione dei fabbricati in corso di costruzione, fattispecie non contemplata dalle disposizioni vigenti, l’Agenzia delle Entrate ha confermato sempre l’applicazione del tributo, ritenendo la fattispecie fuori dell’ambito dei numeri 8-bis) e 8-ter) del citato art. 10, con indicazione dei criteri di tassazione ai fini delle imposte ipotecaria e catastale (circ. 12/E/2007).
Nel nuovo studio, viene rilevato che solo il documento...